Alcune riflessioni sulla pirateria musicale
Parte 3: Abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati

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Pubblicato sul periodico giuridico Rivista di Polizia. Rassegna di dottrina tecnica e legislazione, Santa Maria Capua Vetere, 2000, n. III-IV, 191 ss. Pubblicato su A&B per gentile concessione dell'autore.

La abusiva duplicazione di prodotti fonografici, considerata senza dubbio la forma di pirateria per eccellenza, rappresenta la vera piaga di questi ultimi anni. In sostanza si tratta di una duplicazione di un prodotto finito, il supporto fonografico, ed è una figura di reato prevista e disciplinata addirittura nel 1981 con la legge n. 406 del 29 luglio (25). La duplicazione di supporti fonografici, peraltro, è un fenomeno inquadrabile in un contesto criminale decisamente vasto, che include anche i fenomeni della importazione, della distribuzione, nonché della vendita di prodotti contraffatti. Stimati in circa l’80% dei punti vendita, i venditori di supporti contraffatti, una volta circoscritti alla sola categoria degli ambulanti nelle fiere, nei mercati, nei luoghi di pubblico ritrovo e negli stadi per i concerti musicali, includono attualmente ditte di import/export, grossisti, emittenti radiofoniche, laboratori di doppiaggio, società discografiche, discoteche, nonché un limitato numero di edicole e numerosi privati. I contravventori, che fino a qualche anno fa si cimentavano nella duplicazione di sole musicassette, si sono oggi specializzati anche nella duplicazione di compact disc grazie all’avvento del masterizzatore, una sorta di registratore digitale, che consente di effettuare copie a costi irrisori e che ha reso il compact disc, il supporto fonografico più abusivamente riprodotto. Tanto questi ultimi, quanto le musicassette, raggiungono spesso livelli qualitativi non indifferenti che incidono in maniera decisiva sulla domanda. Tali prodotti possono essere classificati nelle seguenti fattispecie:
Musicassette o compact disc semplicemente riprodotti, sui quali sono trascritti a mano, con trasferibili o con personal computer, i titoli dei brani registrati; vengono spesso venduti da ambulanti, ma anche da ragazzi o studenti che, comprato il prodotto originale, lo duplicano con macchinari non professionali. Il prezzo, molto basso, non supera il 60-70 per cento di quello dei prodotti originali;
Musicassette con copertine a colori malamente fotocopiate, caratterizzate da figure sgranate, colori sbiaditi, scritte poco nitide; è assente il bollino S.I.A.E. e la qualità sonora è mediocre. I soggetti che si dedicano a questo tipo di attività, a differenza dei precedenti, sono abituali ed organizzati, ed esercitano normalmente nelle fiere o nei mercati. Anche in questo caso il prezzo è inferiore a quello dei prodotti originali del 60-70 per cento circa;
Musicassette e compact disc di buona fattura, quasi contraffatti, che si distinguono da quelli originali per l’assenza del marchio della casa discografica e del bollino S.I.A.E.. Oltre a fittizi numeri di catalogo, riportano spesso indicazioni ed espressioni che cercano di camuffarne l’origine illegale: “prodotto non in vendita”, “campione omaggio”, “not for sale”. Mentre sono presenti le indicazioni concernenti gli artisti e i titoli dei brani, sono assenti le notizie più specifiche e dettagliate presenti invece nei prodotti originali: gli autori delle musiche, i testi delle canzoni, i messaggi o le foto degli artisti, ecc. Sono caratterizzati da una veste grafica povera ed essenziale e vengono commercializzati ad un prezzo che varia dalle 10 alle 15 mila lire. Il successo di questi prodotti si è registrato l’indomani dell’ennesimo rincaro dei compact disc italiani ed europei (26);
Musicassette e compact disc che imitano nei minimi particolari il prodotto originale, compreso il bollino S.I.A.E., anch’esso contraffatto. Si tratta di una pirateria ad alto livello che colpisce artisti di fama mondiale e che inganna non solo l’ignaro consumatore, ma anche i titolari di esercizi commerciali. Il prezzo di questi prodotti non è inferiore a quello degli originali.
Nel 1981 venne emanata la legge n. 406, volta alla repressione di una serie di fenomeni che già allora producevano danni ingenti all’economia discografica italiana ed europea. La novella del ‘94, sebbene abbia abrogato la legge del 1981, non ha abrogato il reato di cui all’art. 1 di quest’ultima, riportato per intero nell’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale disposizione, dettata da ragioni sistematiche a seguito di direttive comunitarie, è meramente riproduttiva della disposizione abrogata e, non essendo innovativa, non dà luogo a fenomeni inquadrabili nell’art. 2 cod.pen. (successione di leggi penali), perché la tutela penale del fatto è rimasta invariata senza soluzione di continuità (27).
La disciplina di cui all’art. 171-ter, non ha la funzione di garantire il pagamento dei diritti d’autore, per i quali provvede in via del tutto autonoma la S.I.A.E., bensì di tutelare tanto l’acquirente, sulla genuinità dell’opera e sulla legittimità della sua provenienza, quanto il produttore, al quale è riconosciuto il diritto esclusivo di riprodurre il supporto fonografico con qualsiasi processo di duplicazione e di porlo in commercio. Il presupposto del reato, quindi, è il supporto stesso e non la registrazione dell’opera dell’autore avente ad oggetto la protezione del diritto d’autore (28). La condotta sanzionata dall’art. 171-ter ha per oggetto sia l’opera, sia il supporto nel quale l’opera è incorporata (corpus mechanicum). Devono quindi considerarsi persone offese, tanto il titolare del diritto connesso di riproduzione e di messa in commercio del supporto (la casa discografica), quanto il titolare del diritto d’autore e di riproduzione e di messa in commercio dell’opera dell’ingegno incorporata (autore, artista interprete, artista esecutore). La norma, in sostanza, recependo in toto la volontà del legislatore comunitario, mira a colpire qualsiasi condotta finalizzata al perseguimento di uno scopo di lucro: tra queste, quindi, non è esclusa la semplice detenzione di supporti fonografici, qualora finalizzata alla vendita, da parte di chi non ha concorso alla riproduzione (29). A tal proposito, è bene precisare che la detenzione contemporanea di più supporti finalizzata alla vendita, dà luogo ad una sola violazione e non a tante azioni illecite quante sono le unità detenute (30).
Ai fini della configurabilità del reato di abusiva riproduzione di supporti fonografici, non è necessario che la suddetta riproduzione sia diretta alla cessione o alla vendita, essendo sufficiente la riproduzione illecita in se stessa, purché caratterizzata dal fine di lucro (31). Non incorre infatti in alcuna violazione, il privato cittadino che, munito di masterizzatore, dovesse duplicare compact disc o musicassette per un uso personale, mai finalizzato ad uno scopo di lucro. L’espressione “fine di lucro”, però non deve trarre in inganno: la giurisprudenza si sta indirizzando verso un’interpretazione estensiva di tale concetto, per la quale intende, più genericamente, un qualsiasi beneficio economico. Per contro, l’espressione “uso personale” deve essere interpretata in senso restrittivo, intendendo un utilizzo privato e circoscritto (32). E’, infine, ininfluente la circostanza che la riproduzione sia stata eseguita una sola volta, poiché anche in tal caso, può essere utilizzata un numero indefinito di volte a beneficio di un esteso uditorio.
Resta da analizzare la condotta dell’acquirente: colui che dovesse acquistare per uso proprio questi prodotti, conoscendone l’origine abusiva, risponde chiaramente del reato di cui all’art. 648 cod. pen. (ricettazione). Chi invece li acquistasse senza la consapevolezza della abusiva riproduzione e successivamente, pur essendone venuto a conoscenza, li mettesse in commercio, o li detenesse per la vendita o, ancora, li introducesse nello Stato a fine di lucro, risponde del reato di cui all’art. 171-ter, lett. b). Risponde di entrambi, invece, colui che dovesse acquistarli già con la consapevolezza della abusiva riproduzione e li detenesse per la vendita. Tra le due figure criminose, infatti, non sussiste alcun rapporto di specialità, attesa la diversità degli interessi protetti: nel caso della ricettazione, tali interessi attengono al patrimonio, mentre nel caso della legge speciale, si riferiscono al diritto esclusivo di riproduzione spettante all’autore o ai titolari di diritti connessi (33).
Nei casi di detenzione finalizzata alla vendita è essenziale accertare il circuito di distribuzione delle opere abusive previa accurata strategia operativa tendente a ricostruire a ritroso l’attività illegale, e procedere al sequestro non solo dei prodotti e delle attrezzature per la riproduzione illecita, ma anche del materiale di presentazione (depliant di offerta, tariffario, locandine dei singoli prodotti fonografici, ecc.), prevedendo, eventualmente, l’affidamento in custodia giudiziaria del materiale sequestrato alla competente sede regionale o filiale della S.I.A.E. L’azione di controllo non può prescindere dalla verifica dell’autenticità del contrassegno S.I.A.E. e del possesso della licenza di vendita o dell’autorizzazione all’esercizio. La eventuale mancanza è disciplinata dagli artt. 468, 469, 470, 473, 474 cod.pen. Mentre, infatti, l’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sanziona la abusiva riproduzione a fine di lucro di supporti fonografici e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva, l’art. 470 cod.pen. sanziona, invece - esclusi i casi di concorso con i contraffattori - la vendita o l’acquisto di cose sulle quali figurino i sigilli contraffatti della S.I.A.E (35).
Ancorché se ne presenti l’esigenza è necessario evidenziare all’autorità giudiziaria l’interessamento del competente Comando della G.d.F. per la quantificazione dei proventi derivanti dalle attività illecite che risultano imponibili ai sensi dell’art. 14, 4° co., legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi della finanza pubblica”.



(25) L. 29 luglio 1981, n. 406 recante “Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati”, abrogata dall’art. 20, d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

(26) Negli Stati Uniti il prezzo di un compact disc scende considerevolmente dopo diversi mesi dalla sua pubblicazione. In Italia, come in tutta l’Europa, eventuali flessioni del prezzo, già di per sé elevato, sono rimessi esclusivamente alle scelte di mercato delle case discografiche.

(27) Cass. Sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607, Viniani, 204.319.

(28) Cass. Sez. III, 14 dicembre 1984, n. 2347, Catanzaro, 168.258.

(29) Cass. Sez. III, 19 marzo 1985, n. 3788, Zambelli, 168.824.

(30) Cass. Sez. III, 22 ottobre 1984, n. 739, Manna, 167.555.

(31) Cass. Sez. III, 23 febbraio 1993, n. 2574, Laganà, 193.568.

(32) Masterizzare, ad esempio, cento copie di un prodotto e cederle a titolo gratuito, senza cioè che venga perseguito un lucro, pone in essere una condotta che, eludendo il disposto dell’utilizzo personale, in quanto vi è una cessione a terzi, lede in ogni caso gli interessi artistici ed economici degli aventi diritto.

(33) Cass. Sez. III, 23 febbraio 1993, n. 2574, Laganà, 193.568.

(34) Cass. Sez. II, 25 marzo 1986, n. 12075, Sasanelli, 174.173; Cass. Sez. III, 23 febbraio 1993, n. 2574, Laganà, 193.568; Cass. Sez. II, 13 novembre 1986, n. 2356, Brancaccio, 175.204.

(35) Cass. Sez. IV, 15 giugno 1983, n. 10323, Serino, 161.501.

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